Ordinanza: sfalcio della vegetazione incolta

Dettagli della notizia

Pubblicata l'Ordinanza n.1/2026 che impone ai proprietari di terreni e aree verdi di effettuare entro 15 giorni sfalcio, potature, pulizia fossi e manutenzioni per garantire sicurezza e decoro, da ripetere periodicamente.

Data:

30 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

È stata emanata dal Responsabile dell’Area 3^ del Comune di Sermoneta Arch. J. Riccardo Ianiri l’Ordinanza n. 1 del 30/04/2026 (reperibile in allegato e nella Sez. Albo Pretorio on-line) con la quale si ordina ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, dei fossi/canali e di altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade extra-urbane, urbane e vicinali del Comune di Sermoneta, di provvedere, entro QUINDICI GIORNI dalla pubblicazione dell’ordinanza e, comunque, ogni qual volta necessario, ai seguenti interventi:

a) sfalcio ed eliminazione della vegetazione cresciuta sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade ed in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria sicurezza e visibilità stradale;

b) pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;

c) potatura e regolazione delle siepi poste in prossimità delle suddette strade;

d) potatura delle piante, anche di alto fusto, taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dal proprio fondo oltre il ciglio della strada provinciale/comunale o del marciapiede;

e) rimuovere nel più breve tempo possibile alberi o ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sulle strade comunali o sui marciapiedi;

f) raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;

g) taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;

h) sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo i fronti stradali ad un'altezza non superiore a metri 1;

i) pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque;

j) espurgo dei fossi sotto i ponticelli;

k) attuare tutti gli accorgimenti ed opere necessarie per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade (art. 30 del Codice della strada) in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

l) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade (art. 31 del Codice della strada), sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

GLI INTERVENTI DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE ESEGUITI PERIODICAMENTE OGNI QUALVOLTA GLI STESSI SI RENDERANNO NECESSARI IN MODO DA GARANTIRE LA COSTANTE PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FONDI.

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione

Ultimo aggiornamento: 30/04/2026, 12:23

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