Descrizione
Chi intende vendere opere del proprio ingegno a carattere creativo prodotte non professionalmente, senza il carattere della continuità e in modo occasionale (pitture, piccole sculture in materiale diverso, ricamo, etc.) può inoltrare una comunicazione su apposito modulo all'Ufficio Commercio.
Requisiti:
- Non avere riportato alcuna delle condanne elencate all’articolo 5 del Decreto Legislativo n° 114 del 31/03/98.
- Essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 - Comma 2 - lettera H del D.L. 31-03-98 n°114 (ex art.61 D.M. 375/88) ed in particolare di non essere in possesso di licenze per il commercio all'ingrosso, al minuto, in sede fissa o su aree pubbliche e di non effettuare la produzione o vendita dei prodotti esposti come attività professionale principale attestata da autocertificazione.
Normativa
Decreto legislativo 31/03/98 n. 114
Documenti da presentare:
- Comunicazione di attività e vendita di opere del proprio ingegno;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
| Tipo documento | Modulistica , |
| Numero e data | n. del |
| Data di pubblicazione | Marzo 13, 2024 |
| Oggetto | Per opere dell´ingegno di carattere creativo si intendono tutte le opere, non riprodotte in serie, di provenienza propria non classificabili come opere d'arte. |
| Formati | |
| Licenze | licenza aperta |