Descrizione
La decisione si motiva sul concetto che il cognome “collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis”, “si radica nella sua identità familiare” e per questo deve “rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori”.
COSA FARE
Al momento della dichiarazione di nascita presso l’ufficio di Stato civile il genitore o i genitori presenti manifestano la scelta del nome e del cognome. A proposito del cognome si dovrà esprimere la volontà di indicare quello della madre oppure quello del padre oppure entrambi nell’ordine preferito.
L’accordo tra sulla scelta del nome e del cognome non richiede alcuna formalità diversa da quanto stabilito dal Codice civile, dal regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, dal Decreto del Ministero dell’Interno del 5 aprile 2002 e le Leggi di settore.
In assenza di disposizioni normative a seguito della pronuncia giurisprudenziale in commento, resta in vigore in materia la circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2017, la quale stabilisce che l’Ufficiale di Stato civile non può richiedere agli interessati ulteriori oneri documentali, dovendo considerare l’accordo dei genitori presunto e presupposto al momento della dichiarazione di nascita, ancorché resa da un solo genitore.
L’attribuzione del nome e del cognome rappresenta un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica la previa e concorde scelta dei genitori, uniti o meno in matrimonio, escludendo qualsivoglia automatismo.